mercoledì 12 marzo 2008

80312 Gli adempimenti per la distruzione dei beni

GLI ADEMPIMENTI PER LA "DISTRUZIONE DEI BENI"
Nel D.P.R. n. 441/1997 viene indicata le procedura che deve essere seguita per poter legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Nel decreto viene infatti precisato che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro
tipo e di più modesto valore economico è provata da:
• comunicazione
• verbale
• documento di trasporto

La comunicazione
Come primo adempimento è necessario predisporre una apposita comunicazione scritta che
deve essere inviata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di
Finanza.
Dove spedire la comunicazione
• Amministrazione Finanziaria
• Guardia di Finanza
Questa comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima rispetto alla
data di effettuazione delle operazioni previste e deve indicare:
• luogo;
• data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni stesse;
• le modalità di distruzione o di trasformazione;
• la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di
acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà
a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.
La comunicazione non è necessaria qualora la distruzione venga disposta da un organo della
Pubblica Amministrazione.
Il verbale
E' opportuno redigere anche un apposito verbale relativo alla distruzione dei beni da parte di :
• da pubblici funzionari;
• da Ufficiali della Guardia di Finanza
• da notai
che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni,
Chi redige il verbale
• pubblici funzionari
• Ufficiali della Guardia di Finanza
• Notai
ovvero
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge n. 15/1968) nel caso in cui l'ammontare
dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 5.164,5 (dieci milioni di lire).
Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le
operazioni, nonché la natura, qualità e quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o
trasformati.
Quando il verbale non è necessario
Nel caso in cui l'ammontare dei beni distrutti o trasformati
non sia superiore a euro 5.164,57 (dieci milioni). In tale
circostanza occorre semplicemente una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (legge n. 15/1968).
Il documento di trasporto
Deve essere altresì redatto un documento di trasporto (D.P.R. n. 472/1996), progressivamente
numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o
trasformazione.
Quando non è necessaria la "distruzione di beni"
Occorre innanzitutto inquadrare in modo corretto la fattispecie della "distruzione dei beni".
E' obbligatorio procedere nei modi e nei termini sopra specificati nel caso di operazioni rese
necessarie per eliminare (o quanto meno trasformare, recuperando almeno una parte del
materiale) merci e beni avariati e pericolosi che non è più possibile immettere sul mercato.
A volte si tratta di eliminare prodotti alimentari "scaduti" e ritirati dal commercio, oppure si tratta di
trasformare o di eliminare apparecchi, strumenti o elettrodomestici pericolosi o con difetti di
fabbricazione, non più a norma.
Si è al di fuori di queste ipotesi quando le operazioni di eliminazione di determinati beni, non più
utilizzabili (o cedibili sul normale circuito commerciale) per obsolescenza o perché di qualità
scadente, fuori moda etc., si effettuano mediante la "cessione" dei beni in questione, anche se a
prezzi molto ridotti o di "realizzo".
A questo riguardo si deve ricordare che - contrariamente a quanto ancora oggi taluno crede - non
esiste alcun vincolo di prezzo "minimo" o "valore normale" sul quale si deve applicare l'IVA,
quando si tratti di cessioni di prodotti o beni a basso o bassissimo prezzo.
La condizione da rispettare è esclusivamente quella che prevede l'applicazione dell'imposta sul
corrispettivo convenuto e che sarà effettivamente regolato fra le parti.
Si deve in sostanza sottolineare la stretta connessione tra le problematiche che riguardano le
disposizioni e le procedure che riguardano l'eliminazione e la distruzione di beni, e le cessioni,
anche a prezzi ridottissimi, dei beni stessi, quando ovviamente questi abbiano ancora un valore
residuo.
LA SOLUZIONE
Nessun adempimento occorre
qualora la merce viene ceduta a prezzi minimi o a valori di “realizzo”
È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere ad un rottamaio determinati beni
inservibili o che devono essere sostituiti è più semplice di quella della "distruzione interna" che
prevede l'osservanza di una complessa procedura.

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