GLI ADEMPIMENTI PER LA "DISTRUZIONE DEI BENI"
Nel D.P.R. n. 441/1997 viene indicata le procedura che deve essere seguita per poter legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Nel decreto viene infatti precisato che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro
tipo e di più modesto valore economico è provata da:
• comunicazione
• verbale
• documento di trasporto
La comunicazione
Come primo adempimento è necessario predisporre una apposita comunicazione scritta che
deve essere inviata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di
Finanza.
Dove spedire la comunicazione
• Amministrazione Finanziaria
• Guardia di Finanza
Questa comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima rispetto alla
data di effettuazione delle operazioni previste e deve indicare:
• luogo;
• data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni stesse;
• le modalità di distruzione o di trasformazione;
• la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di
acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà
a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.
La comunicazione non è necessaria qualora la distruzione venga disposta da un organo della
Pubblica Amministrazione.
Il verbale
E' opportuno redigere anche un apposito verbale relativo alla distruzione dei beni da parte di :
• da pubblici funzionari;
• da Ufficiali della Guardia di Finanza
• da notai
che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni,
Chi redige il verbale
• pubblici funzionari
• Ufficiali della Guardia di Finanza
• Notai
ovvero
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge n. 15/1968) nel caso in cui l'ammontare
dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 5.164,5 (dieci milioni di lire).
Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le
operazioni, nonché la natura, qualità e quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o
trasformati.
Quando il verbale non è necessario
Nel caso in cui l'ammontare dei beni distrutti o trasformati
non sia superiore a euro 5.164,57 (dieci milioni). In tale
circostanza occorre semplicemente una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (legge n. 15/1968).
Il documento di trasporto
Deve essere altresì redatto un documento di trasporto (D.P.R. n. 472/1996), progressivamente
numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o
trasformazione.
Quando non è necessaria la "distruzione di beni"
Occorre innanzitutto inquadrare in modo corretto la fattispecie della "distruzione dei beni".
E' obbligatorio procedere nei modi e nei termini sopra specificati nel caso di operazioni rese
necessarie per eliminare (o quanto meno trasformare, recuperando almeno una parte del
materiale) merci e beni avariati e pericolosi che non è più possibile immettere sul mercato.
A volte si tratta di eliminare prodotti alimentari "scaduti" e ritirati dal commercio, oppure si tratta di
trasformare o di eliminare apparecchi, strumenti o elettrodomestici pericolosi o con difetti di
fabbricazione, non più a norma.
Si è al di fuori di queste ipotesi quando le operazioni di eliminazione di determinati beni, non più
utilizzabili (o cedibili sul normale circuito commerciale) per obsolescenza o perché di qualità
scadente, fuori moda etc., si effettuano mediante la "cessione" dei beni in questione, anche se a
prezzi molto ridotti o di "realizzo".
A questo riguardo si deve ricordare che - contrariamente a quanto ancora oggi taluno crede - non
esiste alcun vincolo di prezzo "minimo" o "valore normale" sul quale si deve applicare l'IVA,
quando si tratti di cessioni di prodotti o beni a basso o bassissimo prezzo.
La condizione da rispettare è esclusivamente quella che prevede l'applicazione dell'imposta sul
corrispettivo convenuto e che sarà effettivamente regolato fra le parti.
Si deve in sostanza sottolineare la stretta connessione tra le problematiche che riguardano le
disposizioni e le procedure che riguardano l'eliminazione e la distruzione di beni, e le cessioni,
anche a prezzi ridottissimi, dei beni stessi, quando ovviamente questi abbiano ancora un valore
residuo.
LA SOLUZIONE
Nessun adempimento occorre
qualora la merce viene ceduta a prezzi minimi o a valori di “realizzo”
È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere ad un rottamaio determinati beni
inservibili o che devono essere sostituiti è più semplice di quella della "distruzione interna" che
prevede l'osservanza di una complessa procedura.
mercoledì 12 marzo 2008
80312 Gli adempimenti per la distruzione dei beni
Pubblicato da Simone Berti alle 01:19
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