Finanziaria 2008: le regole IVA per i cellulari
1. Primo caso:
· un professionista acquista un telefono cellulare che utilizza promiscuamente per la propria attività e per fini privati. Fino al 31/12/2007 poteva detrarre il 50% dell’Iva assolta sull’acquisto del bene e sul traffico telefonico senza dover fornire alcuna prova dell’utilizzo professionale.
· Dal 1/01/2008 per quanto riguarda il traffico telefonico, può detrarre integralmente l’imposta, ma deve assoggettare ad Iva la parte relativa al traffico “privato”. In alternativa può limitare la detrazione in relazione all’utilizzo professionale.
Per quanto riguarda l’acquisto del telefono, invece, dove sia difficile la prova della percentuale d’uso privato o professionale, dovrebbe essere tollerata la detrazione del 50%.
2. Secondo caso:
· una società decide di dare in uso ai propri dipendenti dei cellulari aziendali. I dipendenti possono effettuare anche chiamate personali entro un limite di spesa mensile prefissato. Non esiste una fatturazione differenziata per le chiamate “aziendali” e quelle personali.
· In questo caso la società può detrarre integralmente l’imposta relativa al traffico telefonico, ma deve assoggettare a Iva la parte relativa al traffico “privato”. In alternativa può limitare la detrazione in relazione all’utilizzo aziendale.
3. Terzo caso:
· Una società decide di dare in uso ai propri dipendenti dei cellulari aziendali. Adotta un particolare piano telefonico che gli consente di differenziare la fatturazione delle chiamate. In questo modo il costo del traffico telefonico per le chiamate dirette verso un altro cellulare aziendale o verso alcuni numeri di rete fissa è a carico della società, mentre i dipendenti hanno la possibilità di effettuare del traffico “privato” che viene fatturato direttamente a loro dalla compagnia telefonica.
· La società può detrarre interamente l’Iva assolta sul pagamento delle bollette telefoniche, ma non quella relativa a quella del cellulare. Infatti, poiché il telefonino viene utilizzato anche per effettuare chiamate personali, non è ammissibile la detrazione integrale. Considerata la difficoltà nel determinare l’uso privato del bene dovrebbe essere congruo limitare la detrazione al 50%.
Conclusioni:
per i telefoni cellulari dati in uso ai dipendenti la detrazione integrale dell’Iva assolta per l’acquisto dell’apparecchio e per il traffico telefonico è ammessa solo in caso di esclusivo utilizzo aziendale.
La detrazione al 50% dovrebbe però essere considerata congrua, anche nell’impossibilità di procurarsi una specifica documentazione probatoria, in considerazione del fatto che la Finanziaria 2008 prevede specifici controlli solo per chi effettua la detrazione in misura superiore.
martedì 11 marzo 2008
80311 Novità per la telefonia mobile
Pubblicato da Simone Berti alle 03:14
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