lunedì 10 dicembre 2007

Circolare 22 gennaio 2007 Regime fiscale auto

Auto e modifiche

Ires

Ammortamento anticipato

Con il Dl 223/06 convertito i legge 248/06 è stato modificato l’art 102 del Tuir nella parte dedicata alla procedura dell’ammortamento anticipato. Oggetto della modifica sono i beni di cui all’art 164 comma 1 lettera b del Tuir, per i quali a decorrere dal periodo d’imposta del 4 Luglio 2006 è esclusa la possibilità di eseguire gli ammortamenti anticipati. Questa preclusione opera anche con riferimento ai beni acquistati in precedenti periodi di imposta.

Veicoli non strumentali all’esercizio dell’impresa

Art 164 tuir comma 1 lettera b modificato dal Dl 262/2006 per le auto dell’impresa sono caratterizzati da un regime di totale indeducibilità sia per quanto riguarda il costo d’acquisto sia per le relative spese di gestione. Tale trattamento fiscale si applica a prescindere dal titolo giuridico mediante il quale l’impresa utilizza il mezzo di trasporto (ad esempio leasing o noleggio).

Art 164 comma 1 lettera b-bis Tuir auto concessa in uso promiscuo al dipendente

Per i veicoli dati in uso promiscuo è deducibile l’importo costituente reddito di lavoro.

Art 51 comma 4 lettera a del Tuir Redditi di lavoro dipendente

Per quanto riguarda il reddito di lavoro dipendente e più precisamente la valutazione della componente in natura l’art 51 comma 4 lettera a del tuir nel senso di prevedere l’aumento dal 30 al 50 per cento del costo forfetario risultante dall’applicazione delle tabelle Aci che concorre alla formazione dell’imponibile. Al fine di determinare il valore della componente della retribuzione in natura derivante dalla messa a disposizione dei dipendenti ad uso promiscuo degli autoveicoli si deve assumere il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci. L’art 164 b-bis non prevede diversamente da quanto stabilito dalla previdente disciplina, alcun riferimento al periodo di possesso del veicolo da parte de dipendente. Non si richiede più che il dipendente utilizzi il veicolo per la maggior parte del periodo d’imposta.

Autovetture e reddito di lavoro autonomo

Il Dl 262/06 ha ridotto la percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture dal 50% al 25%. Restano invariati i valori limiti per il calcolo della deducibilità:
18075.99 per le autovetture e autocaravan;
4131.66 per i motocicli;
2065.83 per i ciclomotori.
L’art 164 del Tuir dispone che i professionisti possono beneficiare della deduzione solo con riferimento ad un solo veicolo sia che sia stato acquistato direttamente sia con locazione finanziaria.


Art 54 Tuir in relazione ai contratti di leasing per i professionisti il contratto di leasing per poter dedurre i canoni di leasing dovranno avere una durata almeno pari al periodo d’ammortamento al fine di consentire la deducibilità ai fini fiscali (cioè 4 anni).

Autovetture e agenti di commercio

L’art 164 del Tuir stabilisce una presunzione assoluta secondo cui gli agenti di commercio e relativi soggetti assimilati utilizzano promiscuamente l’autoveicolo aziendale con una percentuale dell’80%. I costi d’acquisto (ammortamenti) e quelli di impiego del veicolo risultano deducibili dell’80%. La norma introduce il valore di 25822.24 come limite massimo per la deducibilità delle quote d’ammortamento e canoni leasing. Anche per gli agenti di commercio è stato eliminato l’ammortamento anticipato. Il regime degli agenti di commercio è applicato anche ai promotori finanziari e agli agenti d’assicurazione. I contratti di leasing dovranno avere una durata pari all’ammortamento dell’autovettura
(4 anni). Questa disposizione ha come decorrenza i contratti stipulati dal 12/08/2006.
Per gli agenti di commercio non è previsto un numero massimo di autoveicoli per i quali è ammessa la deduzione.

Iva autovetture

Dal 14 settembre 2006 la detrazione pagata sull’acquisto di autovetture non è più limitata al 15 per cento. Le imprese e i professionisti dovranno determinare la percentuale d’utilizzo dell’auto nell’ambito della propria attività e recuperare lo stesso ammontare d’imposta. Dal 14 Settembre è possibile recuperare l’iva pagata per le manutenzioni e per l’acquisto dei carburanti, prima totalmente indetraibile, anche in questo caso in proporzione all’utilizzo del mezzo di trasporto nella propria attività. Si tratta di un regime provvisorio in quanto sarà introdotta una percentuale di detrazione forfetaria presumibilmente tra il 40 e il 60 per cento. Tale percentuale attualmente non è stata fissata.

L’auto ad uso promiscuo e l’iva

Nel caso d’auto utilizzata ad uso promiscuo in attesa della determinazione della percentuale forfetaria, bisogna determinare un criterio oggettivo che presupponga un’analisi diretta degli acquisti e una ripartizione degli stessi in funzione del loro utilizzo (aziendale o privato). Il contribuente ha due alternative per rendere parzialmente indetraibile il bene ad uso promiscuo:

può effettuare una valutazione previsionale sul futuro impiego al momento dell’acquisto e recuperare solo in parte l’iva versata

se invece ha recuperato interamente l’imposta al momento dell’acquisto può apportare una rettifica alla detrazione in sede di compilazione della dichiarazione annuale.

Nel caso di acquisto di autovettura la determinazione della quota detraibile e di quella indetraibile si può basare su i chilometri percorsi, anche se poi è difficile provare oggettivamente il rispetto dei chilometri.

Determinazione forfetaria

L’introduzione a regime della detrazione forfetaria dell’iva permetterà al contribuente di avere una percentuale fissa di detrazione senza prova contraria.

Rimborsi iva autovetture

Il Dl 258/06 ha dettato le regole per il rimborso dell’iva assolto dai contribuenti dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006 per coloro che hanno effettuato acquisti e importazioni di auto e motoveicoli carburanti e lubrificanti.
Il termine per produrre l’istanza di rimborso è il 15 aprile 2007.

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