lunedì 10 dicembre 2007

Circolare 30 gennaio 2007 Novità fusioni

Novità in tema di fusioni societarie

Le novità introdotte dalla Finanziaria 2007per le “Fusioni”

L’articolo 1, commi da 242 a 249, della Finanziaria 2007, prevede un bonus fiscale per le operazioni di fusione e scissione che saranno effettuate nel 2007 e nel 2008.In particolare, il comma 242 dispone che per i soggetti IRES (società di capitali e cooperative) che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro”.

Individuazione del momento dell’operazione
Per individuare il momento per potere usufruire dell’agevolazione bisogna prendere a riferimento:
Per le operazioni di fusione e scissione il momento da prendere a riferimento è quello indicato dall’art 2504 bis e 2504 del C.C., che coincide con il deposito dell’atto di fusione per la sua iscrizione presso il registro delle imprese. Il deposito dell’atto di fusione presso il registro imprese deve avvenire entro 30 giorni a cura del notaio o della società risultante dalla fusione.

La disciplina precedente

L’ordinaria disciplina fiscale delle fusioni e delle scissioni è contenuta, rispettivamente, negli articoli 172 e 173 del Tuir, che disegnano un complesso di regole tendenti a garantire la tendenziale neutralità dell’operazione, con specifici accorgimenti di carattere antielusivo, riferiti principalmente all’utilizzo di perdite pregresse e all’obbligo di ricostituire le riserve in sospensione d’imposta. La tendenziale neutralità trova fondamento nel fatto che nel Tuir le operazioni straordinarie nominate non comportano il realizzo di plusvalenze o minusvalenze relative ai beni delle società fuse o scisse, in quanto questi ultimi transitano nel bilancio della società “nuova” (risultante dalla fusione o dalla scissione), secondo il valore fiscalmente riconosciuto, emergente dai libri contabili della società di provenienza.

Cosa Cambia

La Finanziaria 2007 consente, invece, a società per azioni e in accomandita per azioni, a società a responsabilità limitata, a società cooperative risultanti da operazioni di fusione o di scissione, di “aggiornare” il valore fiscalmente riconosciuto (per adeguarlo a quello attribuito in sede civilistica) dei beni strumentali, materiali o immateriali, o dell’avviamento della società incorporata (o scissa), attraverso l’imputazione del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore a cinque milioni di euro.

Un esempio pratico

Volendo esemplificare, si supponga che nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione di Beta in Alfa, sia emerso un disavanzo da concambio pari a 1 milione di euro. Secondo la perizia di stima, tale maggior valore è attribuibile per 400mila euro al capannone industriale (indicato in contabilità a 850mila euro, ma con valore reale di 1 milione 250mila euro) della incorporata, e per 600mila euro all’avviamento della stessa. Per effetto della nuova disposizione, tale disavanzo potrà essere imputato sia al capannone sia all’avviamento, determinando “nuovi” valori su cui la società incorporante potrà legittimamente effettuare gli annuali ammortamenti.
Tale operazione ha natura chiaramente agevolativa, perché, a fronte di maggiori costi deducibili fiscalmente dalla incorporante, questa non è tenuta al pagamento di alcunché.

Condizioni soggettive
le partecipanti all’operazione devono essere imprese operative da almeno due anni. L’operatività deve intendersi in senso “sostanziale”, con la conseguenza che il beneficio non potrà essere riconosciuto qualora le imprese risultino solo formalmente costituite da almeno un biennio. L’operatività delle aziende partecipanti sarà verificata dall’Agenzia delle Entrate nel momento in cui sarà presentata l’istanza di interpello ai sensi dell’art 11 della Legge 27 Agosto 2000 n 212. In tale sede l’Agenzia delle Entrate per verificare la operatività delle società farà ricorso ai parametri delle “società di comodo” (art 30 della Legge 23 dicembre 1994 n 724), escludendo dall’agevolazione tutte quelle situazioni in cui le società al di là dell’oggetto sociale dichiarato, non svolgono una effettiva attività attività commerciale o industriale.
non devono far parte dello stesso gruppo societario
non possono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile
devono trovarsi o essersi trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.
Condizioni oggettive
presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello ordinario), al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
E’ necessario che le condizioni sia oggettive sia soggettive siano presenti in tutte le società partecipanti all’operazione.
Quando si decade dal beneficio
Risulta importante sottolineare che il legislatore ha previsto anche la decadenza dall’agevolazione, qualora nei primi quattro periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione di aggregazione la società ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del Tuir, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati. In tali ipotesi, la norma consente all’Amministrazione l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.In caso di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui la stessa si è verificata, la società è tenuta a liquidare e versare l’Ires e l’Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente per effetto del bonus utilizzato. Sulle maggiori imposte liquidate, tuttavia, non sono dovute sanzioni e interessi.

Caso pratico

Riprendendo l’esempio iniziale, la società interessata e decaduta dovrebbe rideterminare il reddito imponibile di ciascun periodo, calcolando le quote di ammortamento del capannone senza tener conto del maggior valore di 400mila euro (ovvero solo su 850mila euro), e non considerando l’ammortamento sul valore dell’avviamento esposto e pari a 600mila euro.
Il conferimento

Si definisce conferimento d’azienda l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente)
trasferisce un’azienda, oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di esercitare attività
d’impresa, ad una società (denominata conferitaria) ricevendo quale corrispettivo una
partecipazione nel capitale sociale della stessa.
La Finanziaria 2007 agevola le aggregazioni aziendali effettuate, negli anni 2007 e 2008, tramite il
conferimento di azienda o di un ramo di essa in neutralità fiscale ex art. 176 del Tuir, stabilendo
che siano riconosciuti fiscalmente i maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria a titolo di
avviamento o di beni strumentali materiali ed immateriali, per un ammontare complessivo non
eccedente 5 milioni di euro. Ne consegue che in caso di conferimento di azienda o di un ramo di
essa in neutralità fiscale, in analogia con quanto detto per le operazioni di fusione e di scissione, il
conferitario potrà dedurre fiscalmente, nel limite indicato, l’avviamento ed i beni strumentali
materiali ed immateriali in base alla disciplina prevista per l’ammortamento degli stessi.
Infine, è utile ricordare che, ai sensi del comma 243 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, l’agevolazione vale anche nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del Tuir, laddove il conferitario risulti essere un soggetto indicato all’articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo Testo unico.

Individuazione del momento dell’operazione
Per quanto riguarda il conferimento al fine di individuare il momento per aver diritto all’agevolazione si fa riferimento a:
alla data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il registro delle imprese ai sensi dell’art 2436 comma 5 del C.C.

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