VERSAMENTI DOVUTI DAI TITOLARI DI PARTITA IVA (ART. 37, COMMA 49, D.L. n. 223 del 04/07/2006)
L’articolo 37, comma 49, del Decreto –legge n. 223 del 4 luglio 2006 stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
I contribuenti non titolari di partita iva, restano, quindi, esclusi dall’obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche.
Pertanto, tutti i titolari di partita Iva sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica:
1) direttamente: per i nuovi utenti è necessario prima munirsi di codice pin e di password mentre per gli utenti già abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel possono predisporre il versamento utilizzando il software F24-online, scaricabile gratuitamente dalla sezione Software del sito Web dell’Agenzia delle Entrate (sito Internet agenzia entrate);
2) tramite gli intermediari abilitati ad Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate – rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 – e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito Web di Entratel o che si avvalgono dei servizi di remote/home banking;
3) mediante il servizio di remote/home banking (Cbi - Corporate Banking Interbancario) offerti dai propri istituti di credito, utilizzando il modello F24.
Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita Iva, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate.
E’ opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie (CODICE CIN E IBAN BANCARI) di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta.
Per chi si avvale, invece, dei servizi di remote/home banking valgono le regole fissate dalle singole banche.
Per i versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006, la copia del modello F24 sarà sostituita da un estratto conto semestrale, che rendiconterà tutti gli addebiti di F24 effettuati nel periodo.
Analoga rendicontazione sarà fornita anche agli intermediari che trasmettono versamenti in forza della convenzione F24 cumulativo.
Le applicazioni specifiche attualmente fornite gratuitamente dall’Agenzia per la predisposizione degli F24 da trasmettere per via telematica sono scaricabili dal sito Web www.agenziaentrate.gov.it (F24 online) o da quello del servizio Entratel (F24 cumulativo).
lunedì 10 dicembre 2007
Circolare 21 settembre 2006 Monovra Prodi 3
Pubblicato da
Simone Berti
alle
05:27
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