Dalla data odierna (12 ottobre 2006) vi sono rilevanti modifiche per il regime Iva in edilizia.
Le fatture dei sub-appaltatori (anche prestatori di servizi, compresa la prestazione di manodopera) verranno emesse senza Iva laddove il committente è una impresa che svolge attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero di un appaltatore o sub-appaltatore. La fatture del sub-appaltatore deve contenere la seguente dizione: “Fattura senza addebito iva ai sensi articolo 17, comma 6 Dpr 633/72 modificato con la legge 248/06”.;
L’integrazione dei documenti fiscali sarà a carico degli appaltatori ex art. 17 dpr 633/72 entro il mese di ricevimento;
La norma ha effetti dirompenti nei rapporti tra le imprese che svolgono servizi in cantiere. L’agenzia delle entrate ancora non ha espresso il suo pensiero.
Al momento ci chiede se la norma debba valere soltanto in ipotesi di sub – appalto oppure tout court anche in ipotesi di servizi resi direttamente alle società immobiliari titolari di licenza edilizia (e dunque vi rientrerebbero anche le prestazioni di servizi degli elettricisti, idraulici e c.c.).
Sono sicuramente ad di fuori delle novità in tema di Iva le fatture di tecnici (geometri, architetti, ingegneri), i corrispettivi da noleggi attrezzatura
Non è chiaro infine se l’inversione contabile si estende alle opere pubbliche, e non solo ai lavori in cui il committente è un privato.
Nei prossimi giorni seguirà comunicazione più precisa per le novità in oggetto.
lunedì 10 dicembre 2007
Circolare 12 ottobre 2006 Appalti
Pubblicato da
Simone Berti
alle
05:28
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