lunedì 10 dicembre 2007

Circolare 20 settembre 2006 Manovra Prodi

La manovra Prodi ha operato una nuova stretta alla discipline delle società non operative.

A partire dal periodo d’imposta 2006 sono previste nuove percentuali per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito minimo.

Una società è, oggi, considerata non operativa quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali al valore di alcuni beni e immobilizzazioni aziendali. Le nuove percentuali sono indicate nella tabella che segue:

ricavi
reddito
Partecipazioni
2%
1,50%
Immobili anche in leasing
6%
4,75%
Altre immobilizzazioni anche in leasing
15%
12%

La novità peggiore relativa alle società di comodo riguarda i vincoli alla utilizzabilità dei crediti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva. Queste eccedenze infatti:
a) non possono essere chieste a rimborso;
b) non possono essere compensate con altri tributi, contributi e premi;
c) non possono essere cedute a terzi.

Non solo. l’eventuale credito iva viene definitivamente perso qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo dichiari un volume d’affari inferiore al valore dei ricavi risultanti dalle percentuali della tabella.

Altra modifica, peggiorativa, riguarda le società in liquidazione: a queste ultime fino alla Prodi bis non si applicavano le norme in oggetto; oggi, dopo le modifiche, anche le società che non si trovano in un normale periodo d’imposta (come le società in liquidazione) devono applicare la norma relativa alle società di comodo. Esiste, tuttavia, la possibilità delle società dell’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della norma.

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