lunedì 10 dicembre 2007

Circolare 6 settembre 2006: Iva auto aziendali

A seguito della sentenza della corte di Giustizia europea e d.l. 258/06 sono state modificate le regole per la detraibilità iva delle auto aziendali.
Si avverte che il decreto legge dovrà essere convertito e pertanto si rinvia a prossime comunicazioni le modalità di eventuali rimborsi inerente la detrazione iva per operazioni precedenti alla data del 13 settembre 2006.

Tuttavia già ad oggi si segnalano importanti ripercussioni:
1. sui leasing inerenti gli autoveicoli: a partire dal 13 settembre 2006 è permessa la detraibilità del Iva sugli automezzi a “discrezione” dell’imprenditore in funzione all’inerenza.
2. sugli acquisti inerenti autoveicoli: a partire dal 13 settembre 2006 è permessa la detraibilità del Iva sugli automezzi a “discrezione” dell’imprenditore in funzione all’inerenza.
3. per le spese di carburanti e altre accessorie a partire dal 13 settembre 2006 valgono le medesime considerazioni dei punti 1) e 2).

A titolo cautelativo si consiglia, comunque, per gli autoveicoli di limitare, eccetto casi particolari, la detraibilità al 50%.


La norma vale sia per il reddito di impresa che per il reddito di lavoro autonomo.

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