Come noto l’esposizione in fattura della manodopera costituisce un elemento cardine per accedere allo sconto irpef del 36% nonché per usufruire dell’agevolazione iva al 10%.
Una interpretazione amministrativa ha evidenziato che “sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato”.
La circolare 16 febbraio 2007 n. 11E ha sostenuto che il costo della manodopera (attenzione il costo non il prezzo richiesto al cliente dall’impresa) può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria un’evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati, mentre per le ditte individuali che rendono la prestazioni di sevizio attraverso l’attività del solo titolare, non deve essere indicato alcun costo per la manodopera prestata. Comunque di questa circostanza ne deve essere fatta menzione nella fattura. Diversamente, per le imprese con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l’imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.
Si ribadisce l’importanza delle imprese ad assolvere quest’ulteriore adempimento in quanto la mancata indicazione del costo della manodopera, se non giusitificata da particolari situazioni, determina la perdita dell’agevolazione iva e del 36%.
Nei casi di emissione di fattura per acconti, dove vi è impossibilità di indicare il costo della manodopera, si consiglia di usare nella fattura le seguenti indicazioni:
“il costo della manodopera non è individuabile al momento di emissione della fattura. Ci si riserva di indicarlo nelle successive fatture che saranno emesse in fase di avanzamento lavori o al saldo”.
lunedì 10 dicembre 2007
14 marzo 2007 Pratiche 36% Indicazione del costo della manodopera
Pubblicato da
Simone Berti
alle
05:38
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