La finanziaria 2008 ha apportato modifiche rilevanti circola le regole di detrazione iva per i veicoli stradali a motore.
LE REGOLE DI CUI SOTTO VALGONO PER TUTTI ESCLUSO GLI AGENTI DI COMMERCIO
ELIMINANDO OGNI RIFERIMENTO AL CODICE DELLA STRADA E QUINDI DALLA LORO CLASSIFICAZIONE IN SEDE DI IMMATRICOLAZIONE, le nuove disposizioni con iva detraibile al 40%, si applicano a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali che:
a) normalmente siano adibiti al trasporto stradale di persone o beni;
b) la massa massima autorizzata non sia superiore a 3.500 kg;
c) il numero dei posti a sedere non sia superiore a otto.
Rimane ai fini iva la completa indetraibilità per i motocicli di cilisdrata superiore a 350 centimetri cubici.
La misura forfetaria del 40% dell'iva riguarda gli acquesti, le importazioni, il noleggio, gli acquisti di componenti e ricambi, carburanti e lubrificanti e di servizi di manutenzione, riparazione, custodia ed impiego relativo ai medesimi veicoli.
La novità più rilevante è che anche i pedaggi autostradali prevedono un regime di detrazione forfetaria al 40%.
Sono esclusi dal regime di detrazione forfetaria dell'Iva nella misura del 40% i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o professioni per i quali l'iva è integralmente detraibile.
L'amministrazione finanziaria è precisati che si considerano utilizzati esclusivamente nell'esericizio dell'impresa i veicoli stradali a mortori acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo.
In altri termini, il datore di lavoro da un lato mette a disposizione, ai fini dell'attività di impresa, al lavoratore un veicolo a motori e dall'altra fattura, come operazione imponibile iva, al lavoratore un importo pari al 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla bse del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabella nazionale ACI, al netto dell'Iva nello stesso inclusa.
martedì 25 marzo 2008
80325 Detrazione Iva per i veicoli a motore
Pubblicato da Simone Berti alle 08:26
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