L'art. 13, co. 2 del D.Lgs. 37/08 reca specifiche prescrizioni circa gli atti di trasferimento di beni immobili (in vigore dalla data del 27 marzo 2008):
a) l'atto deve contenere la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente nromativa in materia di sicurezza;
b) l'atto deve portaro in allegato, salvo espresso patti contrari, la dichiarazione di conformità dell'impianto alla normativa tecnica (oppure per gli impianti già costruiti una dichirazione di rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza.
Entrambe le dichiarazione devono essere redatte da un tecnico abilitato.
Importante è sapere che le parti possono concordamente disporre di non allegarla.
Da una prima lettura della norma appare dunque che l'obbligo di garanzia appare derogabile.
In effetti occorre pur dire che prima del decreto in esame esisteva (adesso abrogato) il Dpr 447/91 che imoneva espressamente che il proprietario dovsse in ogni caso consegnare "tutta la documentazione amministrativa e tecnica" senza eccezioni, anche se non prevedeva sanzioni realmente applicabili. Adesso dunque in caso di trasferimento il proprietario deve soltanto garantire la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. La progettazione deve essere allegata solo in casi in cui la stessa fosse prevista all'epoca della costruzione dell'impianto, mentre il libretto di manutenzione deve essere consegnato al nuovo proprietario solo ove obbligatorio, e cioè di fatto solo per l'evenutale impianto termico autonomo.
martedì 18 marzo 2008
80317 Decreto ministeriale 37/08
Pubblicato da Simone Berti alle 01:49
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