I soggetti di cui all’articolo 22 del dpR 26
ottobre 1972, n. 633, in relazione alle cessioni di beni
e alle prestazioni
di servizi effettuate tramite distributori automatici,
sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico,
distintamente per ciascun apparecchio,
le singole operazioni.
Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti
le modalità di memorizzazione delle singole
operazioni nonché i criteri, i tempi
e le modalità per la trasmissione in via
telematica, distintamente per ciascun
apparecchio,delleinformazioni relative
alle medesime operazioni
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1°gennaio
2009 e, limitatamente agli apparecchi
già immessi nel mercato alla predetta
data, dal 30 luglio 2009.
In attesa della piena operatività delle
disposizioni di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio 2008
l’agenzia delle Entrate e il Corpo della
guardia di finanza destinano una quota
della propria capacità operativa all’effettuazione
di accertamenti mirati nei confronti
dei soggetti.
giovedì 24 gennaio 2008
80124 Modifiche per cessioni beni con distributori automatici
Pubblicato da
Simone Berti
alle
04:23
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