giovedì 24 gennaio 2008

80124 Modifiche per cessioni beni con distributori automatici

I soggetti di cui all’articolo 22 del dpR 26
ottobre 1972, n. 633, in relazione alle cessioni di beni
e alle prestazioni
di servizi effettuate tramite distributori automatici,
sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico,
distintamente per ciascun apparecchio,
le singole operazioni.
Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti
le modalità di memorizzazione delle singole
operazioni nonché i criteri, i tempi
e le modalità per la trasmissione in via
telematica, distintamente per ciascun
apparecchio,delleinformazioni relative
alle medesime operazioni
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1°gennaio
2009 e, limitatamente agli apparecchi
già immessi nel mercato alla predetta
data, dal 30 luglio 2009.
In attesa della piena operatività delle
disposizioni di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio 2008
l’agenzia delle Entrate e il Corpo della
guardia di finanza destinano una quota
della propria capacità operativa all’effettuazione
di accertamenti mirati nei confronti
dei soggetti.

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