Società di comodo
Come noto la disciplina delle società di comodo è stata modificata con l'articolo 35, commi 15 e 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' dell'articolo 1, commi 109 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(c.d. legge finanziaria 2007).
Disciplina delle società non operative
Si ha non operatività quando:
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico ove prescritto,e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando i seguenti coefficienti:
2 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR (azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73 del TUIR; strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 del TUIR emessi da società ed enti di cui
all'articolo 73 del TUIR; obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, diversi dai precedenti) e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo TUIR, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.
6 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni (navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui
alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
Per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;
15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Ai fini del raffronto imposto dal "test di operativita'", sia i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi contabilizzati, sia le immobilizzazioni e i beni cui si applicano i predetti coefficienti vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Mancato superamento del "test di operativita'"
comporta per il contribuente:
ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRPEF), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto,determinato ai sensi del comma 3 del predetto articolo 30.
ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto,
ai fini IVA, l'impossibilita' di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione.
L’interpello disapplicativo
Per sottrarsi all’applicazione dei reddito minimo presunto e alle penalizzazioni in materia di Iva è necessario chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina mediante la presentazione di un'apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. interpello disapplicativo). L'istanza di interpello e' normalmente finalizzata ad ottenere la disapplicazione delle norme sulle società non operative per un determinato periodo d'imposta cui debbono potersi riferire le cause di esclusione ("oggettive situazioni") addotte dalla società istante. Cio' non esclude, tuttavia, che in sede di interpello possano essere addotte ed esaminate situazioni che condizionino la redditività anche di piu' periodi d'imposta,cosi' da indurre il Direttore regionale a disporre la disapplicaizone per una pluralità di esercizi puntualmente individuati.
Decorrenza
L'articolo 35, comma 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 Stabilisce che le nuove disposizioni sulle società di comodo "...si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto." Pertanto, a partire dal predetto periodo di imposta (che per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e' il 2006) i contribuenti che intendono disapplicare la disciplina delle società non operative dovranno inoltrare all'amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello secondo le modalità previste dall'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale istanza puo' essere presentata anche nel corso del medesimo periodo di imposta in cui si rende applicabile la disciplina sulle società di comodo nell'eventualità' che le situazioni oggettive che hanno impedito di conseguire i ricavi, gli incrementi di rimanenze, i proventi (esclusi quelli straordinari) o il reddito minimo presunto si siano gia' manifestate e siano destinate ad incidere sulle risultanze finali dell'attività'.Per quanto riguarda, invece, i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data d'entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006,resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal previgente comma4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Come si presenta l’istanza per l’interpello disapplicativo:
L'istanza di disapplicazione,indirizzata al Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, deve essere spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio locale trasmettera' l'istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima al Direttore regionale.
A pena di inammissibilita', l'istanza dovra' recare:
1)i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante;
2)l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;
3) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
L'istanza dovra' altresi'contenere:
1) descrivere compiutamente la fattispecie concreta;
2) indicare le oggettive situazioni che, con riferimento alla fattispecie rappresentata, hanno impedito alla societa' di superare il test di operativita'.
3)essere corredata degli atti e documenti necessari alla corretta individuazione e qualificazione della fattispecie.
Il Direttore regionale emanera' il provvedimento (di accoglimento o di rigetto) entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza presso l'ufficio.
Società che non devono presentare l’interpello disapplicativo:
le societa'che si presentano come "non operative" nel periodo d'imposta in corso al 4luglio 2006 nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, qualora entro il 31 maggio 2007 le stesse deliberino lo
scioglimento o la trasformazione in societa' semplice
Cause di esclusione previste dalla legge
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria;
4)alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate, anche indirettamente;
5) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
Pertanto, l'istanza di disapplicazione ex articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non dovra' essere presentata dal contribuente qualora ricorra almeno una delle predette cause di esclusione.
Cause di esclusione valutabili dal Direttore regionale
L'istanza di disapplicazione ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, puo' essere presentata in presenza delle "oggettive situazioni" di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge n.724 del 1994.Piu' precisamente, si tratta di situazioni "...che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito...".
L'articolo 35, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha eliminato dalle cause di esclusione della società operative la causa di non normale svolgimento della attività. Anche in questo caso dovrà quindi essere presentata l’istanza di interpello.
Liquidazione volontaria
La liquidazione volontaria costituisce una delle vicende estintive della vita dell'impresa, finalizzata, in via di principio, al raggiungimento dei seguenti scopi:
1. definizione dei rapporti che intercorrono tra la società in liquidazione ed i terzi, con particolare riguardo ai creditori sociali;
2. trasferimento a terzi o ai soci del diritto di proprietà sui beni relativi all'impresa;
3. ripartizione fra i soci del patrimonio sociale residuo.
Durante la fase della liquidazione, quindi, la gestione dell'impresa deve essere normalmente improntata al perseguimento delle finalità di realizzo del patrimonio sociale e non piu' al conseguimento dell'ordinario
oggetto sociale. Anche nel caso di liquidazione volontaria dovrà essere presentata l’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Ad esempio nel caso di liquidazione volontaria di una società immobiliare, dovrà essere presentata a sostegno dell’istanza di interpello la documentazione comprovante l’effettivo stato di liquidazione come ad esempio:
1)relativamente alle società di capitali, la "situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento" ed il "rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato" indicati nell'articolo 2487-bis, comma 3, del codice civile, nonché i bilanci intermedi di liquidazione redatti ai sensi dell'articolo 2490 del codice civile;
2)con riferimento alle societa' di persone, "l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale" di cui all'articolo 2277, comma 2, del codice civile ed "il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto" di cui al comma 1 del medesimo articolo;
3)l'indicazione sommaria delle strategie, dell'andamento, delle prospettive reddituali e temporali della liquidazione, con l'evidenziazione delle principali cessioni effettuate e delle difficolta' che ostano alla proficua realizzazione del procedimento liquidatorio;
4) eventuali contratti stipulati con agenzie immobiliari o altri intermediari per la vendita dei beni;
5) eventuali accordi preliminari conclusi con potenziali acquirenti dei beni sociali;
6) la descrizione dell'utilizzo che viene fatto dei cespiti patrimoniali in corso di liquidazione.
lunedì 10 dicembre 2007
Circolare 5 marzo 2007 Società di comodo
Pubblicato da
Simone Berti
alle
05:36
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