mercoledì 4 febbraio 2009

90204 INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGMENTI PARI AL 9,50%

INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI PARI AL 9,50%

Dal 1° gennaio 2009 il tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari al 9,50%.
Al merito si ricorda che lo strumento, poco utilizzato dagli operatori, risulta applicabile a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002 tra imprese ovvero tra imprese e Pa.
In base al decreto 231/2002 il mancato pagamento alla scadenza prevista del corrispettivo di una transazione commerciale comporta automaticamente l'obligo per il debitore di corrispondere gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e se tale scadenza non è stata determinata in via convenzionale, gli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, decorrono dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente o dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura

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