Iva
Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande
Dal 1° Settembre 2008 il regime iva delle prestazioni alberghiere e di ristorazione può così essere schematizzato:
Spese alberghiere e di ristorazione inerenti all’attività di impresa
Iva deducibile al 100%
Spese alberghiere e di ristorazione sostenuta per rappresentanza
Iva Indeducibile
Spese alberghiere e di ristorazione “non inerenti” all’attività di impresa
Iva indeducibile
Saranno deducibili ai fini iva in quanto “inerenti”:
· Spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” ai dipendenti;
· Spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” agli amministratori;
· Spese di vitto e alloggio per partecipazioni a convegni, congressi e simili dove si trattano argomenti strettamente attinenti all’attività imprenditoriale;
· Spese di vitto e alloggio per partecipazioni a fiere o eventi in cui sono esposti beni dell’azienda;
· Prestazioni di mensa aziendale.
Per poter beneficiarne della detrazione Iva è però necessario farsi rilasciare la fattura (non la semplice ricevuta fiscale) e nel caso in cui il servizio venga usufruito da un dipendente è necessario che sulla fattura siano riportati anche i suoi dati (la fattura deve essere comunque intestata all’azienda).
Le spese di vitto e alloggio sostenute all’estero non sono rilevanti, ai fini Iva, in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente specificato che è sufficiente allegare alla fattura la nota spese relativa alla trasferta con i dati del dipendente che ha usufruito del servizio.
Se il dipendente (o l’amministratore) in trasferta invita un cliente a cena, la fattura deve indicare anche il nominativo di quest’ultimo oppure sarà cura del dipendente specificarlo nella relativa nota spese. Oltre a questo, in fattura è necessario che sia specificato la natura e la qualità del servizio prestato.
L’annotazione di queste fatture nel registro acquisti può essere operata con modalità semplificata, sempre che il totale delle fatture non superi l’importo di 154,94 €. In questo caso è sufficiente registrare un documento riepilogativo contenente i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare delle imposte.
Macchina del caffè: iva sulle cialde si detrae
Qualora l’acquisto di cialde o dispenser d’acqua sia destinato alla somministrazione in locali delle imprese o studi professionali l’iva, in deroga alla lettera f) art. 19 bis1 dpr 633/1972, risulta detraibile
Sono spese di rappresentanza e dunque indetraibili ai fini Iva:
a) Spese per vitto e alloggio per clienti in visita all’azienda;
b) Spese per viaggi finalizzati al concreto svolgimento di significative attività promozionali dei beni o servizi dell’impresa;
c) Spese per feste ed eventi in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
d) Spese per feste ed eventi in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici, stabilimento dell’impresa;
e) Spese per feste ed eventi in occasione di mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall’impresa;
f) Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente;
Sono spese non inerenti all’attività dell’impresa e dunque indetraibili ai fini Iva:
a) Spese di vitto e alloggio per convention in campagna elettorale di uomini politici;
b) Spese per vitto e alloggio di soggetti estranei all’impresa (per esempio: amici dell’imprenditore);
c) Spese per vitto e alloggio per la famiglia dell’imprenditore
Imposte sui redditi
Dal 1° gennaio 2009 le spese di vitto e alloggio devono essere così suddivise:
1) Spese di vitto e alloggio per trasferte effettuate da amministratori e i dipendenti per trasferte fuori dal territorio comunale
Per le trasferte degli amministratori e dei dipendenti opera, ai fini della deduzione dalle imposte sui redditi, il limite giornaliero no superiore:
a) ad euro 180,76 per le trasferte in Italia;
b) ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.
Le spese per vitto e alloggio sostenute per le trasferte degli amministratori saranno deducibili senza limiti mentre per le spese dei soci di società di persone opera il limite alla deducibilità del 75%.
2) Altre spese di vitto e alloggio
Tutte le spese per vitto e alloggio sostenute per rappresentanza, verificata l’inerenza, saranno deducibili al 75%
Le spese di rappresentanza sono costi, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati, destinati a erogazioni gratuite di beni e servizi che devono rispettare il requisito dell’inerenza.
Sono spese di rappresentanza, per stessa previsione normativa:
g) Spese per viaggi turistici finalizzati al concreto svolgimento di significative attività promozionali dei beni o servizi dell’impresa;
h) Spese per feste ed eventi in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
i) Spese per feste ed eventi in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici, stabilimento dell’impresa;
j) Spese per feste ed eventi in occasione di mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall’impresa;
k) Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi per convegni, sempre che venga rispettato il requisito dell’inerenza.
In sostanza a prima lettura il requisito dell’inerenza sembra per presunzione sussistere nei punti a), b), c), d) mentre le spese di cui al punto e) devono essere giustificate sia in termini di finalità promozionali o di pubbliche relazioni sia in termini di ragionevolezza.
ANALISI DELLE SPESE DI OSPITALITA’
Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e /o servizi dell’impresa o “attinenti all’attività caratteristica della stessa”.
Non sono spese di rappresentanza (deducibili con regole ordinarie: 75% dal 2009 per spese di somministr. Alimenti e bevande. Iva detraibile.
Viaggio, vitto e alloggio di clienti (anche potenziali) in occasione di fiere o visite
Non sono spese di rappresentanza (deducibili con regole ordinarie: 75% dal 2009 per spese di somministr. Alimenti e bevande. Iva detraibile.
Altre spese sostenute per clienti (ad es. quelle dei casi a),b),c),d)
Sono spese di rappresentanza (iva non detraibile)
Spese sostenute per altri soggetti (es. fornitori, autorità etc..)
Sono spese di rappresentanza (iva non detraibile)
Limiti alla deducibilità
A – sono deducibili senza limite tutte le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00;
B – sono deducibili con i limiti di cui sotto le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario superiore a € 50,00
TEST DI CONGRUITA’
TETTO MASSIMO
1,3% fino a 10.000.000
0,5% da 10 a 50.000.000
0,1 oltre i 50.000.000
martedì 16 dicembre 2008
81216 Iva e imposte sui redditi per somministrazione alimenti e bevande
Pubblicato da Simone Berti alle 08:33
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