lunedì 7 gennaio 2008

80107 La deducibilità delle perdite su crediti esteri

La Corte di Cassazione con sent. 23863 del 19 novembre 2007 si è occupata della deducibilità delle perdite su crediti riferite a debitori esteri. In breve, le sentenza ha stabilito:
Non è necessario che il creditore italiano fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino (solo e comunque) documentate in modo certo e preciso;
L’eventuale transazione con un cliente estero non rende indeducibile la perdita, posto che l’art. 101, co. 5 Tuir valorizza la sola oggettività della perdita.
Vale anche per i debitori esteri la presunzione assoluta prevista dall’art. 101, co 5, Tuir, in base alla quale le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso”, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Si ricorda, in merito, che la Corte di Cassazione, con sent. Nr. 16330 del 3 agosto 2005, ha affermato che le perdite su crediti devono essere obbligatoriamente dedotte nell’esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui si manifestano per la prima volta gli “elementi certi e precisi” dell’irrecuperabilità del credito.

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