venerdì 28 dicembre 2007

Finanziaria 2008 circ. 25 Dalla black list alla white list

La Finanziaria si propone di ridisegnare la geografia
dei paradisi fiscali attraverso l’abolizione delle cosiddette «black
list» e il varo di nuove disposizioni al passo con gli orientamenti
internazionali sulla fiscalità privilegiata.
La lettera a) cambia i criteri di residenza fiscale previsti nel Testo unico
delle imposte sui redditi.
La residenza resta italiana, salvo prova contraria, se il
trasferimento è in Paesi diversi da quelli inseriti
nella«whitelist» degli Stati individuati dal ministero dell’Economia di
concerto con il ministero degli Esteri.
La lettera c) prevede che gli utili di società residenti
all’estero concorrono in misura integrale
all’imponibile, se maturati in Stati non ricompresi
nella lista ministeriale da adottare in base al nuovo
articolo168-bis del Tuir, verificato un adeguato
scambio di informazioni e un livello di tassazione non
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Alla lettera d) si precisa che la medesima regola si
applica anche in materia di plusvalenze
Anche per le controllate estere (lettera l),cambia la definizione di
«paradisifiscali», sostituita dall’elenco di Stati individuati sulla
base dello scambio di informazioni e del livello di tassazione.
Anche per le collegate estere(lettera m), le disposizioni sono
rimodulate sulla base dell’introduzione di una «whitelist»in luogo della
«blacklist». La lettera n) tiene a battesimo il nuovo
articolo 168-bis del Tuir, che introduce i criteri per
individuare i Paesi della «whitelist»che, a seguito
delle modifiche introdotte dalla Camera, si
sdoppiano: da un lato, il solo criterio dell’adeguato
scambio di informazioni, per quanto attiene alla
presunzione di residenza dei trust, alla deducibilità
dei costi e all’applicazione di ritenute in uscita;
dall’altro lato, l’ulteriore criterio del livello di
tassazione per la disciplina dei dividendi,
delle plusvalenze e delle società controllate e
collegate estere
Tra l’altro, il prelievo sui titoli emessi dalle società il cui
capitale è rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati dei Paesi inclusi nella «white
list» è operato con l’aliquota del 12,5% solo
se, al momento dell’emissione, il tasso di
rendimento effettivo non è superiore al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per i titoli negoziati nei mercati dei
Paesi«whitelist»,o al tasso ufficiale di riferimento aumentato di
due terzi, negli altri casi.
L’aliquota della ritenuta è fissata al 27% se i percipienti risiedono in
Paesi non «whitelist»

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