Permette la deducibilità degli interessi passivi
relativi all’esercizio dell’impresa per la parte
che corrisponde all’ammontare dei ricavi e altri proventi che formano
reddito d’impresa. Il limite generalizzato di deducibilità è pari al 30%
del risultato della gestione operativa, calcolato senza tener conto di
ammortamenti e leasing.
Società di persone e ditte individuali sono completamente esonerate
dai nuovi limiti di deducibilità. Le condizioni per la deducibilità degli
interessi passivi trovano regole specifiche per i contribuenti che hanno
aderito al consolidato nazionale. Ogni soggetto che aderisce al consolidato
determina il 30% del proprio Rol (reddito operativo lordo) e lo confronta
con i propri interessi passivi.
L’eventuale quota indeducibile di un soggetto costituirà un
componente che potrebbe essere recuperato in
diminuzione da parte di un altro soggetto che aderisce
al consolidato qualora lo stesso abbia un Rol
capiente rispetto ai propri interessi passivi
mercoledì 26 dicembre 2007
Finanziaria 2008 circ. 10 La deducibilità degli interessi passivi
Pubblicato da
Simone Berti
alle
09:49
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento