domenica 23 dicembre 2007

Finanziaria 2008 circ. 1 Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1,

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che
nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non
superiore a 30.000 euro.
Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare ulteriori
condizioni. In particolare, nell’anno solare precedente il contribuente:
������ non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come sarà
specificato nel decreto, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con
lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati
ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del
1972);
������ non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di
cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le
modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso,
ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 6 276.
������ non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli
associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2,
lett. c) del TUIR;
������ non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di
valore complessivo superiore a 15.000 euro.
I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il
regime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto
che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi
o compensi deve essere ragguagliato all’anno.

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i
soggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hanno
applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’art. 32-bis
del DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1°
gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1°
gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi,
applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna
comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la
dichiarazione annuale).
Sotto l’aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall’anno
successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni
. Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 per
cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno
stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in
essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli
imprenditori e dei professionisti.
In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i
45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni
effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno
antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai
corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta sugli acquisti.
Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessare
anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in tal
caso il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è
accertato in via definitiva il venir meno di una delle condizioni di cui al comma
96, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 99.
Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento
dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:
������ registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
������ registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
������ registrazione degli acquisti (articolo 25);
������ tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione
per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
������ dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del dPR 22 luglio
1998, n. 322);
������ compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis
comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998).
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né
possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle
importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare
l’addebito dell’imposta.
Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli
acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni
passive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad
esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica
il reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i
contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno
16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica
dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi
dell'art. 19-bis2 del dPR n. 633 del 1972. La fattispecie è disciplinata al comma
101, che regola - appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attività esercitata
interviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta. In tale
circostanza, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora
utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale
impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni
immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi
quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data
di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
A tale riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 19-bis2 stabilisce che
la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario
non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento
stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.
Ai fini della rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella
quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni
strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24
dicembre 1997.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi.
I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai
parametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui al
DPCM del 29 gennaio 1996.
I contribuenti minimi restano obbligati, ai sensi del comma 109, a
conservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall’art. 22 del dPR 29
settembre 1973, n. 600.
I soggetti che esercitano arti o professioni devono, altresì, tenere, ai sensi
dell’art. 19, comma 3, del dPR n. 600 del 1973, uno o più conti correnti bancari o
20 postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell’esercizio dall’attività e dai quali devono essere prelevate le somme
occorrenti per il pagamento delle spese. Come chiarito dalla circolare n. 28/E del
2006, non è necessario che detti conti siano dedicati esclusivamente all’attività
professionale, potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e familiari.
La norma recata dal comma 104 stabilisce che i contribuenti minimi sono
esenti dall’imposta sulle attività produttive. Con tale disposizione il legislatore ha
inteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell’attività svolta ai fini
dell’assoggettamento all’IRAP del reddito prodotto, riconducendo l’esenzione tra
le specificità del regime in esame.
il reddito di impresa o di lavoro autonomo
dei soggetti che rientrano nel regime in esame “è costituito dalla differenza tra
l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle
spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o
dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio
dell’arte o professione”.
In particolare, la norma in commento stabilisce che l’imputazione delle
spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla
base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di
effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del
costo o della spesa.Sul reddito si applica un'imposta sostitutiva del 20% ai fini Irpef e delle addizionali. Essendo assoggettato a un'imposta sostitutiva, questa quota non concorre alla determinazione del reddito complessivo. La circolare precisa che il reddito, però, rileva ai fini del riconoscimento della detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 2 del Tuir) ma non per le detrazioni previste dall'articolo 13.

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