lunedì 4 maggio 2009

90504 T. U. SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08 – ex 626)

T. U. SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08 – ex 626)
Autocertificazione valutazione rischi
Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108) stabilisce che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa entro il 16 maggio 2009. Tuttavia, in attesa che la Commissione interministeriale, consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono in alternativa produrre un’autocertificarzione circa l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Requisiti Fondamentali di ogni attività
Ogni datore di lavoro, di qualunque attività, ente pubblico, associazione, anche senza scopo di lucro, che impieghi anche un solo lavoratore (subordinato, parasubordinato, interinale o autonomo), stagista, tirocinante, collaboratore e addirittura volontario, deve, in particolare:
effetturare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso;
informare e formare i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per la sicurezza;
verificare che i posti di lavoro e le attrezzature rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove ciò non fosse, farli adeguare, sospendendone l’uso fino al pristino a norma.

Principali novità
Il Testo Unico sostituisce integralmente il DLgs 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. e le leggi previdenti ed introduce alcune rilevanti novità, di cui si traccia una breve panoramica.
Nuova valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)
Sono state introdotte nuove modalità e nuovi contenuti per il Documento di Valutazione dei rischi (art.17, già art. 4 D. Lgs. 626/94), che deve avere data certa e deve contenere tutti i rischi connessi con l’attività lavorativa, compresi quelli legati a stress, sesso, età, provenienza da altri Paesi. Le disposizioni diventano efficaci e quindi oggetto di possibili ispezioni già dal 29 luglio 2008.
Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)
Obbligo per il Datore di Lavoro (D.L.) di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
Obbligo per il D.L. Committente di elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o di opera, promuovendo cooperazione e coordinamento;
Obbligo per il Committente di rispondere in solido con l’appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL.
Informazione, formazione ed addestramento (artt. 36 e 37)
Obbligatorietà di informazione e formazione, di aggiornamento almeno annuale ed introduzione dell’addestramento per tutti i lavoratori, RLS, preposti, squadre di emergenza, ma anche per Datori di Lavoro, qualora R.S.P.P. (art. 34, comma 3).
Sospensione attività d'impresa e sanzione (artt. 14, 55 ÷ 60)
Sospensione attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui rientra anche la mancata formazione ed addestramento (allegato I). Oltre alle sanzioni precedentemente previste dal D. Lgs. n° 626/94 (aumentate), viene introdotta una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 €.
Il nuovo Testo Unico della Sicurezza introduce inoltre molte altre novità di vario genere che richiederanno un’approfondita analisi delle singole situazioni aziendali.
Autocertificazione valutazione rischi
Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108) stabilisce che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa entro il 16 maggio 2009. Tuttavia, in attesa che la Commissione interministeriale, consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono in alternativa produrre un’autocertificarzione circa l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Requisiti Fondamentali di ogni attività
Ogni datore di lavoro, di qualunque attività, ente pubblico, associazione, anche senza scopo di lucro, che impieghi anche un solo lavoratore (subordinato, parasubordinato, interinale o autonomo), stagista, tirocinante, collaboratore e addirittura volontario, deve, in particolare:
effetturare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso;
informare e formare i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per la sicurezza;
verificare che i posti di lavoro e le attrezzature rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove ciò non fosse, farli adeguare, sospendendone l’uso fino al pristino a norma.

Principali novità
Il Testo Unico sostituisce integralmente il DLgs 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. e le leggi previdenti ed introduce alcune rilevanti novità, di cui si traccia una breve panoramica.
Nuova valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)
Sono state introdotte nuove modalità e nuovi contenuti per il Documento di Valutazione dei rischi (art.17, già art. 4 D. Lgs. 626/94), che deve avere data certa e deve contenere tutti i rischi connessi con l’attività lavorativa, compresi quelli legati a stress, sesso, età, provenienza da altri Paesi. Le disposizioni diventano efficaci e quindi oggetto di possibili ispezioni già dal 29 luglio 2008.
Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)
Obbligo per il Datore di Lavoro (D.L.) di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
Obbligo per il D.L. Committente di elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o di opera, promuovendo cooperazione e coordinamento;
Obbligo per il Committente di rispondere in solido con l’appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL.
Informazione, formazione ed addestramento (artt. 36 e 37)
Obbligatorietà di informazione e formazione, di aggiornamento almeno annuale ed introduzione dell’addestramento per tutti i lavoratori, RLS, preposti, squadre di emergenza, ma anche per Datori di Lavoro, qualora R.S.P.P. (art. 34, comma 3).
Sospensione attività d'impresa e sanzione (artt. 14, 55 ÷ 60)
Sospensione attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui rientra anche la mancata formazione ed addestramento (allegato I). Oltre alle sanzioni precedentemente previste dal D. Lgs. n° 626/94 (aumentate), viene introdotta una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 €.
Il nuovo Testo Unico della Sicurezza introduce inoltre molte altre novità di vario genere che richiederanno un’approfondita analisi delle singole situazioni aziendali.

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