martedì 12 febbraio 2008

80213 Tasso di interessi di mora

Il tasso di interesse sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è aumentato dall'11,07% al 11,20%. La nuova misura va utilizzata per determinare le mora tra il 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Si ricorda che, per la contabilizzazione di questi interessi di mora, dal 1° gennaio 2004 vige una deroga al principio di competenza in quanto "gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti" (art. 109 co. 7 Tuir).

Si ritiene che suddetto principio valga anche per le imprese che debbano contabilizzare gli interessi passivi di mora.

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