Il tasso di interesse sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è aumentato dall'11,07% al 11,20%. La nuova misura va utilizzata per determinare le mora tra il 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008.
Si ricorda che, per la contabilizzazione di questi interessi di mora, dal 1° gennaio 2004 vige una deroga al principio di competenza in quanto "gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti" (art. 109 co. 7 Tuir).
Si ritiene che suddetto principio valga anche per le imprese che debbano contabilizzare gli interessi passivi di mora.
martedì 12 febbraio 2008
80213 Tasso di interessi di mora
Pubblicato da Simone Berti alle 12:47
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